Regolamento Generale

Regolamento Generale

Sommario

Art. 1 (Riconoscimento)
Il Circolo Universitario Genovese, in appresso C.U.G., promotore delle iniziative culturali, turistiche, sportive, ricreative e sociali a favore dei Soci, è una associazione di persone disciplinata dallo Statuto e dal presente Regolamento e si riconosce in un rapporto privilegiato con l’Università di Genova e
nelle disposizioni della legge 383/2000 riguardanti le Associazioni di Promozione Sociale – APS.
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Art. 2 (Le Finalità)
Il C.U.G. provvede, a favore dei Soci, a porre in atto e favorire le attività sociali di cui all’art. 2 dello Statuto, secondo le modalità stabilite dai successivi articoli del presente Regolamento.
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Art. 3 (Il Socio – obblighi)
L’appartenenza al C.U.G. dei Soci, di cui all’ art. 3 dello Statuto, comporta la incondizionata accettazione delle norme dello Statuto e del presente Regolamento, il pagamento della quota associativa annuale fissata dal Consiglio Direttivo, nonchè di tutte le disposizioni emanate dai competenti organi sociali.
La partecipazione alle attività delle Sezioni di cui all’art. 2 comma d) dello Statuto, comporta l’iscrizione del Socio alle stesse, nonchè il versamento delle eventuali quote aggiuntive stabilite dalla Giunta della Sezione.
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Art. 4 (Il Socio - comportamento)
La qualifica di Socio si perde nei casi previsti dall’art. 4 dello Statuto e non dà luogo in nessun caso alla restituzione nè della quota associativa già versata, né delle quote versate per l’iscrizione alle Sezioni.
Il Socio è responsabile civilmente e penalmente degli atti o fatti dannosi da lui compiuti o a lui ascrivibili e risponde di eventuali inosservanze alle norme di diritto comune da lui commesse nell’espletamento delle attività delle singole Sezioni o altre attività promosse dal C.U.G..
Presso le strutture utilizzate dal C.U.G. è permesso, da parte dei Soci che ne facciano richiesta, l’accesso a persone estranee, purchè il Socio richiedente risponda dell’assoluta correttezza dell’ospite e secondo le modalità ed i limiti fissati dalla Giunta della Sezione interessata.
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Art. 5 (Le Affiliazioni)
Per le attività individuate dall’art.2 dello Statuto, d’interesse di più Sezioni, il C.U.G. assume a proprio ed esclusivo carico le affiliazioni ad Associazioni o Federazioni Sportive Nazionali o Regionali.
Per tutte le attività che non rientrano nei casi previsti dal primo comma del presente articolo verranno poste in essere dovute forme assicurative.
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Art. 6 (L’Assemblea dei Soci)
L’Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente presso la sede sociale od altra sede idonea e secondo le modalità previste dagli artt. 6 e 7 dello Statuto. In sede di Assemblea ciascun Socio può formulare proposte o chiedere l’inserimento a verbale di proprie dichiarazioni.
Il Presidente e il Segretario dell’Assemblea, di cui all’art. 7, ultimo comma, dello Statuto, stilano e sottoscrivono il verbale dell’Assemblea stessa.
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Art. 7 (Il Consiglio Direttivo)
Il Consiglio Direttivo, composto secondo quanto stabilito dagli artt. 8 e 9 dello Statuto, viene costituito a norma del seguente Regolamento Elettorale:
a) i membri del Consiglio Direttivo sono eletti dai Soci con diritto di voto;
b) le elezioni debbono essere indette con un preavviso di almeno 20 gg; il Consiglio Direttivo ne dà ampia pubblicità mediante comunicazione ai Soci anche per via elettronica e affissione di manifesti nella sede del Circolo e nei punti di maggiore concentrazione dei Soci stessi, come per esempio, nel Palazzo di Via Balbi 5 e presso le Facoltà, i Dipartimenti e i Centri;
c) una apposita Commissione Elettorale, composta da membri nominati dal Consiglio Direttivo, presiede alle elezioni, controlla l’elenco dei Soci con diritto al voto, predispone le schede contenenti l’elenco dei Candidati e nomina gli scrutatori.
Le votazioni si effettuano a scheda segreta e si svolgono nel seguente modo:
a) hanno diritto al voto i Soci effettivi iscritti al C.U.G., maggiorenni al momento in cui le elezioni sono indette;
b) sono eleggibili i Soci C.U.G., maggiorenni al momento in cui le elezioni sono indette;
c) le liste dei candidati, anche se composte da un solo nominativo, devono essere sottoscritte da almeno n. 10 Soci e depositate presso la Commissione Elettorale, a disposizione dei Soci, almeno 10 gg prima della data stabilita per le Elezioni;
d) per ragioni logistiche il Consiglio Direttivo può costituire, presso le sedi distaccate, appositi seggi; tutte le operazioni inerenti sono svolte a cura della Commissione Elettorale;
e) le votazioni si svolgono nel luogo, giorni e ore indicati dalla Commissione Elettorale;
f) ogni Socio può dare tre preferenze per il Consiglio Direttivo;
g) si applica la proporzionale pura;
h) qualora la Commissione Elettorale ne ravveda la necessità o la opportunità, le votazioni possono anche avvenire per posta o per via telematica. In questi casi deve comunque essere garantita la segretezza del voto espresso.Terminata la consultazione elettorale, la Commissione Elettorale redige apposito verbale portando a conoscenza dei Soci i risultati definitivi.
Il Consiglio Direttivo, di cui agli artt. 8 e 9 dello Statuto, dura in carica un triennio salvo i seguenti casi di scioglimento anticipato:
a) per dimissioni motivate di tutti i suoi Componenti;
b) per dimissioni contemporanee della metà dei Componenti più uno;
c) per mozione di sfiducia dell’Assemblea dei Soci.
Tutte le cariche ricoperte per elezione a seguito di delibere del Consiglio Direttivo decadono con il medesimo.
Le suddette cariche disbrigano le delibere già assunte e gli affari correnti fino alla prima seduta del nuovo Consiglio Direttivo.
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Art. 8 (Il Consiglio Direttivo – convocazione, documentazione, inviti, partecipazioni)
L’avviso di convocazione delle riunioni del Consiglio Direttivo, di cui all’art. 8 dello Statuto, deve indicare l’elenco degli argomenti all’ordine del giorno.
La documentazione, eventualmente consultabile, recuperabile e stampabile accedendo al sito Web del CUG, relativa ai singoli argomenti all’ordine del giorno deve essere tenuta a disposizione dei Consiglieri e dei Sindaci presso la Segreteria del C.U.G. prima della riunione.
Il Consiglio Direttivo si riunisce, di norma, presso la sede del C.U.G..
Se gli argomenti all’ordine del giorno riguardano una o più Sezioni, è facoltà del Presidente e dei Consiglieri invitare a partecipare alla riunione i Presidenti delle Sezioni, che non facciano parte del Consiglio, o loro delegati esperti della materia, senza diritto di voto, per lo specifico argomento in discussione.
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Art. 9 (Il Consiglio Direttivo – elezioni Organi)
Tutti gli Organi sono eletti dal Consiglio Direttivo; i nominativi da eleggere sono proposti dal Presidente sentiti i Consiglieri. L’elezione si svolge di norma a scrutinio segreto. Il Presidente può proporre la votazione palese. Sono eletti i nominativi che riportano il maggior numero di voti. Le parità sono risolte
tramite ballottaggio; in caso di parità nel ballottaggio prevale l’anzianità anagrafica.
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Art. 10 (Il Presidente)
Il Presidente dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo e firma la corrispondenza ed i documenti di introito e di esito del C.U.G..
Egli, inoltre, firma gli atti e stipula le convenzioni con i terzi secondo le indicazioni del Consiglio Direttivo e compie tutti gli atti necessari al conseguimento delle finalità del C.U.G..
Il Presidente ha facoltà, per materie attinenti al funzionamento del C.U.G. o per particolari attività, di conferire deleghe ai singoli componenti del Consiglio Direttivo, sentito il Consiglio stesso.
Tale facoltà non è esercitabile per gli atti delegatigli dal Consiglio Direttivo.
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Art. 11 (Il Collegio dei Sindaci)
Il Collegio dei Sindaci, costituito secondo le modalità dell’art. 12 dello Statuto, è l’organo di controllo del C.U.G. ed esplica le funzioni di cui all’art. 15 dello Statuto.
Nel caso di cessazione di uno dei membri del Collegio dei Sindaci eletto dal Consiglio Direttivo nel corso del triennio (per dimissioni motivate o per decadenza), il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione con una nuova elezione.
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Art. 12 (Il Collegio dei Probiviri)
E’ facoltà dei membri del Collegio dei Probiviri partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo; il Presidente invia, in ogni caso, ai suoi membri avviso di convocazione della seduta ed ordine del giorno.
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Art. 13 (Il Tesoriere)
Il Tesoriere, di cui all’art. 14 dello Statuto, viene eletto dal Consiglio Direttivo.
Il Tesoriere si occupa della gestione degli incassi e dei pagamenti, debitamente autorizzati dal Presidente; cura la redazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo e provvede ad effettuare gli adempimenti contabili e fiscali del Circolo.
Può avvalersi, previa autorizzazione del Presidente, dell’ausilio di esperti della materia (studi di commercialisti, personale qualificato, ecc.).
Per la Gestione Finanziaria il C.U.G. si dota di uno specifico Regolamento che deve essere approvato, in prima stesura e per le successive modifiche, dal Consiglio Direttivo; allo stesso dovrà attenersi il Tesoriere per le attività di cui sopra.
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Art. 14 (Le Sezioni)
Per una migliore organizzazione delle attività culturali, sportive e ricreative di cui all’art. 2, punto d) dello Statuto, possono essere costituite, previa approvazione del Consiglio Direttivo, apposite Sezioni alle quali sono delegate funzioni tecnico–organizzative.
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Art. 15 (Le Sezioni - costituzione)
La proposta scritta di costituzione di una nuova Sezione deve essere presentata al Consiglio Direttivo con almeno 20 firme di Soci maggiorenni presentatori.
La proposta deve contenere indicate le finalità delle Sezione, un programma di massima delle attività che si intendono svolgere per il primo anno ed un preventivo di massima della relativa spesa.
Il Consiglio Direttivo, prese in esame le proposte pervenute, delibera il loro eventuale accoglimento in relazione alla opportunità delle iniziative ed alle disponibilità di bilancio.
In caso di accoglimento della proposta la Presidenza cura gli adempimenti necessari alla costituzione degli organismi dirigenti della Sezione.
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Art. 16 (Le Sezioni - Organi)
Sono organi delle Sezioni del C.U.G.:
a) il Presidente,
b) la Giunta Esecutiva (organo facoltativo),
c) il Segretario (organo facoltativo),
eletti secondo il meccanismo di cui al successivo art. 17.
L’organismo Dirigente della Sezione dura in carica, di norma, un triennio o periodo restante del triennio e, in ogni caso, decade con la stessa scadenza degli Organi Dirigenti del C.U.G..
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Art. 17 (Le Sezioni – Elezione Organi)
Il Presidente fissa la data, il luogo e l’ora dell’Assemblea dei Soci interessati alla particolare attività della Sezione, comunicandola con congruo anticipo anche alla Presidenza del C.U.G.
All’Assemblea può partecipare, in rappresentanza del C.U.G., un Consigliere designato dalla Presidenza del C.U.G..
In sede di Assemblea vengono poste le candidature alle cariche sociali; le votazioni avvengono per alzata di mano.
Sono eletti i Soci che hanno totalizzato il maggior numero di preferenze.
I risultati dell’elezione devono essere comunicati quanto prima alla Presidenza del C.U.G..
Il Consiglio Direttivo, nella seduta immediatamente successiva alle votazioni, ratifica la nomina del Presidente e della Giunta Esecutiva della nuova Sezione.
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Art. 18 (Le Sezioni – durata Organi)
Gli organismi dirigenti delle Sezioni, entro e non oltre il termine stabilito nel Regolamento di Gestione Finanziaria e sentita l’Assemblea dei Soci della Sezione, stilano il programma della Sezione medesima specificandone e motivandone le scelte, unitamente al bilancio di previsione ed alla relazione dell’
attività svolta.
Gli organi dirigenti della Sezione hanno l’obbligo, nel corso dell’anno, di informare il Consiglio Direttivo del C.U.G. e la totalità dei Soci, attraverso il mezzo di comunicazione più idoneo, delle manifestazioni svolte o alle quali si è partecipato e dei risultati conseguiti.
L’Assemblea dei Soci della Sezione, a maggioranza di due terzi degli iscritti alla Sezione medesima, può presentare alla Presidenza della Sezione mozione di sfiducia scritta e motivata nei riguardi dell’organismo dirigente.
Il Presidente procederà alla convocazione dell’Assemblea degli iscritti alla Sezione ed alla rielezione del nuovo organismo dirigente a norma dell’art. 17 del presente Regolamento. Detto organismo rimane in carica per il restante periodo del triennio.
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Art. 19 (Le Sezioni - Soci)
L’adesione alle Sezioni già costituite è aperta a tutti i Soci di cui all’art. 3 dello Statuto, secondo le
seguenti modalità:
a) compilazione e sottoscrizione di uno stampato;
b) versamento della eventuale quota di iscrizione annua fissata dalla Giunta di ogni Sezione;
c) il Socio che voglia praticare attività sportiva amatoriale all’interno di una Sezione deve produrre annualmente un certificato medico di idoneità ad attività sportiva non agonistica. Per la partecipazione ad attività agonistiche di carattere locale o nazionale, il Socio deve produrre idoneo certificato medico di
idoneità all’attività sportiva agonistica.
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Art. 20 (Le Sezioni - contributi)
Per il funzionamento delle attività delle Sezioni, oltre alle entrate procurate dalla eventuale quota associativa o da sponsorizzazioni, contribuisce il Consiglio Direttivo del C.U.G., esaminati il bilancio Consuntivo della Sezione, i programmi presentati, le motivazioni e le considerazioni tecniche adottate, compatibilmente con le disponibilità di bilancio e salvaguardando il principio di equa ripartizione delle risorse tra tutti i Soci.
E’ cura del Presidente di ogni singola Sezione presentare, al momento della richiesta del contributo annuale, il programma delle attività che, approvato dal Consiglio Direttivo, dovrà avere riscontro in sede di consuntivo, nelle modalità previste dal Regolamento di Gestione Finanziaria.
E’ possibile, da parte di terzi o Enti, chiedere al C.U.G. la sponsorizzazione di una o più Sezioni.
Detta richiesta deve specificatamente indicare l’entità e le modalità della sponsorizzazione, la sua durata e la destinazione del finanziamento. Il C.U.G. si riserva di valutarne l’opportunità anche in considerazione degli aspetti contabili e fiscali connessi.
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Art. 21 (Le Sezioni - monitoraggio)
La Presidenza del C.U.G., attraverso l’Ufficio di Segreteria, segue l’attività delle Sezioni secondo quanto in proposito deliberato dal Consiglio Direttivo.
Il Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, può delegare uno dei suoi membri, con compiti di coordinamento, in collaborazione con il gruppo dirigente di una Sezione, alla organizzazione di manifestazioni di particolare rilevanza nazionale o internazionale.
Il Presidente relaziona al Consiglio sulla risultanza della riunione e sulle eventuali richieste di modifica dei programmi presentati.
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Art. 22 (Le Sezioni – gare e campionati)
Le Sezioni con finalità sportive promuoveranno la partecipazione delle proprie squadre, quando possibile e compatibilmente con le risorse a disposizione, a gare in ambito locale, regionale e nazionale preferendo, in quest’ultimo caso, la partecipazione ai campionati nazionali organizzati dall’A.N.C.I.U.,
impegnandosi sempre a rappresentare il C.U.G. con comportamenti sportivi ineccepibili in ogni momento delle competizioni.
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Art. 23 (Le Sezioni – scioglimento)
Il CD del CUG valuta ed eventualmente dichiara lo scioglimento di una Sezione per:
1. Vacanza dell’Organo obbligatorio (Presidente di Sezione) per almeno tre mesi;
2. Inattività della Sezione;
3. Inosservanza dei Regolamenti CUG;
4. Istanza del Collegio dei Probiviri.
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Genova, 13 novembre 2012

Ultimo aggiornamento 29 Aprile 2021